La conformità degli impianti di un immobile
Ogni volta che in un edificio, sia esso residenziale o meno, o in pertinenze dello stesso viene installato un nuovo impianto oppure viene modificato o integrato un impianto già esistente, la ditta esecutrice, di tale nuova istallazione o modifica, deve rilasciare al proprietario dell’immobile idonea dichiarazione di conformità relativa all’impianto stesso.
La normativa che disciplina l’istallazione, modifica, integrazione, manutenzione ed utilizzo degli impianti tecnologici è identificabile principalmente nel D.M. 37/2008 e, per le parti non ancora abrogate, nel D.L. 46/1990. Gli impianti tecnologici in dotazione agli edifici per i quali vige l’obbligo di rispettare la predetta normativa sono gli impianti:
- di trasporto e utilizzo di energia elettrica;
- radiotelevisivo;
- climatizzazione e ventilazione;
- idrico-sanitario;
- distribuzione e utilizzo gas;
- sollevamento (ascensori, montacarichi, ecc.);
- antincendio.
Il D.M. 37/2008 non disciplina gli impianti che sono interessati da specifica e puntuale normativa europea e, in presenza di reti di distribuzione, lo stesso di applica a partire dal punto di consegna della fornitura.
Quando gli impianti si possono considerare a norma?
Si possono considerare a norma tutti quegli impianti realizzati dopo il 27 Marzo 2008 rispondenti a tutto quanto previsto nel D.M. 37/2008, in possesso di regolare dichiarazione di conformità e che dalla data della dichiarazione stessa non abbiano subito modifiche, integrazioni o manutenzioni arbitrarie.
Il D.M. 37/2008 non prevede l’adeguamento degli impianti esistenti e realizzati prima dell’entrata in vigore del D.M. stesso e precisamente il 27 Marzo 2008. Per definire se un impianto è a norma si deve verificare la sua regolarità rispetto alla normativa vigente al momento dell’istallazione/realizzazione dello stesso, sempre che non sia stato oggetto di successive modifiche o manutenzioni straordinarie.
In presenza di impianti realizzati prima del 27 Marzo 2008, qualora per gli stessi non sia più disponibile la dichiarazione o l’attestato di conformità, è possibile a seguito di precisa e puntuale verifica dello stato di fatto dell’impianto da parte di tecnico abilitato o da impiantista abilitato, ottenere la Dichiarazione di Rispondenza. La Dichiarazione di Rispondenza, ha lo stesso valore della Dichiarazione di Conformità. Alla stessa maniera si può procedere per impianti realizzati ante 13 Marzo 1990 data di entrata in vigore del D.L. 46/1990. In tale caso gli impianti si considerano a norma quando sono dotati di:
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interruttore di sezionamento per protezione contro le sovracorrenti posto all’origine dell’impianto;
- protezione contro i contatti diretti;
- protezione contro i contati indiretti o protezione con interruttore differenziale.
Prima di acquistare o vendere casa verifica il contenuto delle dichiarazioni di conformità e la corrispondenza dello stato di fatto. Richiedi il servizio Check-up immobiliare.
Imprese e ditte abilitate
Gli impianti tecnologici possono essere realizzati e per tanto installati, integrati, modificati e mantenuti solo da personale e ditte in possesso di idonei requisiti tecnico professionali come indicato all’ art.3 e art. 4 D.M. 37/2008. Al fine di ottenere l’abilitazione è necessario iscriversi nel registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane. Il Committente o colui che a vario titolo commissiona l’intervento sull’impianto, risulta essere direttamente responsabile della ditta scelta e incaricata.
Quali sono gli obblighi in capo al committente o al proprietario dell’immobile?
I principali obblighi sono:
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le manutenzioni ordinarie e straordinarie su impianti esistenti, devono obbligatoriamente essere eseguite da impresa o ditta abilitata e regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A.;
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a seguito dell’ultimazione dei lavori il proprietario ha la responsabilità di mantenere in efficienza gli impianti;
La Dichiarazione di Conformità
In base alla tipologia dell’impianto e alle caratteristiche dello stesso, (vedi elenco tipologia di impianto in apertura del presente articolo) sia per le nuove costruzioni sia per le manutenzioni straordinarie o le ristrutturazioni, la vigente normativa prevede, prima della loro realizzazione, modifica o integrazione l’istruzione di idoneo progetto e relazione tecnica a firma di un professionista abilitato ed il deposito di tale documentazione presso la competente amministrazione comunale. A fine lavori, la ditta istallatrice degli impianti procederà al collaudo degli stessi e rilascerà al Proprietario dell’immobile la dichiarazione di conformità.
Per ogni singolo impianto la ditta istallatrice dovrà rilasciare idonea dichiarazione per cui per uno stesso immobile saranno disponibili tante dichiarazioni di conformità quanti sono gli impianti installati. Infatti si potrà riscontrare la dichiarazione di conformità per l’impianto del gas metano, un’altra per l’impianto radiotelevisivo, un’altra ancora per l’impianto di ventilazione meccanizzata, ecc.. E’ bene verificare per ogni singolo caso specifico cosa prevede il regolamento edilizio comunale in merito alle dichiarazioni da allegare alla richiesta del certificato di agibilità: nei regolamenti edilizi di alcuni comuni ad esempio è prevista una specifica dichiarazione di conformità per l’impianto video-citofonico, diversamente considerato facente parte dell’impianto elettrico generale in altri regolamenti.
La o le dichiarazioni di conformità degli impianti sono necessarie per:
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richiedere ed ottenere il Certificato di Agibilità;
- richiedere ed ottenere l’allaccio di nuove utenze ai servizi di rete pubblica quali gas metano, acqua potabile, correte elettrica, ecc..
Dal 28/07/2010 sono entrati in vigore i nuovi modelli per le dichiarazioni di conformità per gli impianti nel rispetto del D.M. 19/05/2010. Questi nuovi modelli asseverano la conformità degli impianti oltre che alle norme UNI e CEI anche agli altri enti di normalizzazione degli stati dell’Unione Europea.
Compravendita: preliminare, rogito notarile, e dichiarazione di conformità
In base a quanto attualmente previsto dalla vigente normativa in fase di rogito notarile e per tanto anche nel preliminare di compravendita non è previsto alcun obbligo di allegare la dichiarazione di conformità degli impianti e di conseguenza il proprietario-venditore e l’acquirente non sono obbligati a dichiarare nulla a tale proposito. Al fine di tutelare sia il proprietario-venditore sia l’acquirente già in fase di preliminare di compravendita qualora le dichiarazioni:
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siano disponibili è comunque preferibile allegare tali dichiarazioni citandole poi in dettaglio nel preliminare stesso;
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siano disponibili, quand’anche si tratti di dichiarazioni di rispondenza, dichiarare, previa verifica dello stato di fatto, che gli impianti sono a norma in base alle dichiarazioni stesse;
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di conformità o di rispondenza non siano disponibili, nel preliminare precisare questa mancanza ed indicare che prima dell’utilizzo degli impianti da parte dell’acquirente, gli stessi devono essere verificati e collaudati e se necessario adeguati e comunque messi in sicurezza.
In linea di principio essendo il Certificato di Agibilità comprensivo delle dichiarazioni di conformità, si potrebbe in fase di compravendita considerare sufficiente tale certificato. Di fatto è sempre meglio appurare presso il competente ufficio tecnico comunale i contenuti delle singole dichiarazioni di conformità. Infatti, anche in buona fede, potrebbe mancare una dichiarazione, oppure un impianto, ad esempio l’impianto di climatizzazione o di ventilazione meccanizzata, potrebbe essere stato realizzato successivamente al rilascio del certificato di agibilità e non risultare ufficialmente dichiarato.
E’ buona norma, anche in presenza di dichiarazione di conformità, verificare sempre tutto quanto contenuto ed indicato nei progetti e nelle relazioni tecniche agli atti dell’ufficio tecnico comunale e di confrontare tale contenuto con lo stato di fatto dei luoghi. Si può ad esempio riscontrare il caso di un impianto di riscaldamento nel cui progetto risultano indicati e previsti i termosifoni, mentre nella realtà invece è stato realizzato, anche a norma con tanto di dichiarazione di conformità, un’ impianto a pavimento in tutto o anche una sola parte dell’immobile. Tale discrepanza è considerata al pari di una irregolarità edilizia o urbanistica. Da ciò si evince che anche per gli impianti al pari delle opere murarie devono essere “ufficializzate e dichiarate” tutte le varianti in corso d’opera apportate all’impianto rispetto al progetto autorizzato/depositato.
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Normativa di riferimento
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D.M. 37/2008 impianti tecnologici
- D.L. 46/1990
- D.M. 19/05/2010 (nuovi modelli di dichiarazione)
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