abitabilita
08.08.2016

Agibilità vs Abitabilità

Prima dell’entrata in vigore del Testo Unico dell’Edilizia TUE D.P.R. n. 380/2001 non esisteva il “Certificato di Agibilità”, ma solamente il “Certificato di Abitabilità”. Nell’uso comune ancora oggi molti utilizzano indifferentemente i due termini intendendoli quali sinonimi senza essere a conoscenza se alla differenza terminologica corrisponda anche una differenza di portata e/o valore.

Vediamo nell’uso comune quotidiano a cosa si crede i due termini facciano riferimento:

  • Certificato di Abitabilità: certificato rilasciato per tutte le normali abitazioni civili residenziali, case ed appartamenti;
  • Certificato di Agibilità: certificato rilasciato per tutti gli edifici diversi dalle abitazioni quali negozi, uffici, centri commerciali, bar, alberghi, edifici produttivi, esercizi pubblici, ecc.,

La distinzione normalmente utilizzata e qui sopra riportata è originata da un preciso contesto legislativo quale gli articoli 35 e 52 della L. n. 47/1985 (primo condono edilizio) e l’art. 11 della L. n. 46/90 (conformità degli impianti ed efficienza energetica) nelle quali si riscontrava l’utilizzo indifferente delle due espressioni. Tale distinzione, di fatto, risultava essere solo fittizia o sulla carta in quanto l’emissione del Certificato di Abitabilità,  disciplinata dall’art. 221 del T.U. Sanità R.D. 27 luglio 1934 n. 1265  e dal successivo art. 4 del D.P.R. n. 425/1994, prevedeva un unico procedimento per attestare l’idoneità di qualsiasi tipo di edificio. La procedura e la documentazione da produrre ed allegare all’istanza di richiesta non cambiava secondo la tipologia di edificio da certificare.

Unificazione dei termini a favore dell’Agibilità

La relazione accompagnatoria del D.P.R. n. 380/2001 fuga finalmente ogni dubbio su quale sia il termine corretto“…….. per quanto riguarda l’agibilità degli edifici, si è, preliminarmente, operato per ridurre ad unità i termini di agibilità-abitabilità fonte di ambiguità, in quanto promiscuamente impiegati dal legislatore nel corso degli anni ……… si è pertanto provveduto ad eliminare il duplice riferimento terminologico attualmente presente nella legislazione di settore …… “. Da cui gli articoli 24 e 25 del D.P.R. n. 380/2001,  dove il termine unico utilizzato e corretto è Agibilità.

Valenza dei certificati

La nuova normativa e cioè il D.P.R. n. 380/2001 non incide sugli edifici già esistenti ma solamente per le nuove costruzioni o ristrutturazioni successive alla sua entrata in vigore ampliando però notevolmente la tipologia o categoria di immobili soggetti al nuovo corso, immobili per i quali in precedenza l’agibilità-abitabilità non era richiesta. Infatti l’art. 24 comma 2 del D.P.R. n. 380/2001 indica precisamente i casi in cui è obbligatorio richiedere il certificato di agibilità. Il certificato di agibilità viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale con riferimento ai seguenti interventi:

  • a) nuove costruzioni;
  • b) ricostruzioni, sopraelevazioni, totali o parziali;
  • c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1  (condizioni di  sicurezza, igiene, salubrità, ecc.)

Pertanto i vecchi edifici se non hanno subito rispetto al titolo abilitativo o all’esistente certificato di abitabilità, modifica alcuna, sono comunque legittimati e anche in un eventuale atto notarile di compravendita si farà riferimento al Certificato di Abitabilità. Diversamente se sono stati o saranno sottoposti agli interventi di cui ai precedenti punti b) e c) anche per tali edifici, al fine della loro legittimità, dovrà essere richiesto il Certificato di Agibilità.

Sintesi e conclusione

Da tutto quanto sopra riportato emerge che la più evidente differenza fra il vecchio e non più utilizzato Certificato di Abitabilità e l’attuale Certificato di Agibilità consiste nella più ampia portata applicativa del Certificato di Agibilità in quanto lo stesso è richiesto e necessario a seguito di tutti gli interventi edilizi regolamentati dal D.P.R. n. 380/2001 e per tanto indipendentemente dalla tipologia dell’edificio oggetto di intervento. A fare data dal 30 giugno 2006,  a prescindere dalla tipologia di edificio, è rilasciato unicamente il Certificato di Agibilità.

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Normativa di riferimento

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